784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il gestore del registro informa il titolare del nome di dominio immediatamente, per via elettronica, in merito al blocco o alla deviazione del traffico.
Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 10 giorni.1
La comunicazione può essere data al titolare successivamente se ciò è indispensabile per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 365). ↩
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