784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Un centro di registrazione può offrire servizi di registrazione solo se:
è in grado di dimostrare di aver stipulato con l’ICANN un contratto di centro di registrazione, se previsto dalle regole che si applicano a livello internazionale per il dominio interessato; e
ha concluso con il gestore del registro un contratto relativo alla registrazione di nomi di dominio (contratto di centro di registrazione).
Il gestore del registro ha l’obbligo di concludere un contratto di centro di registrazione se il richiedente soddisfa le condizioni seguenti:
si impegna a rispettare il diritto svizzero, in particolare la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione, nonché il proprio contratto di centro di registrazione;
è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera;
padroneggia gli strumenti, i software e le regole tecniche che permettono di effettuare le registrazioni e le altre operazioni amministrative presso il gestore del registro;
ha messo in atto una procedura di verifica dei dati d’identificazione forniti dai richiedenti dei nomi di dominio;
dispone delle risorse umane e tecniche necessarie a garantire la gestione e l’aggiornamento dei dati amministrativi e tecnici forniti dai richiedenti o dai titolari dei nomi di dominio;
1 dispone degli strumenti e dei software informatici necessari a garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai richiedenti dei nomi di dominio e li conserva nel rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202sulla protezione dei dati;
ha fornito garanzie esigibili in caso di solvibilità dubbia o di mancato pagamento; l’importo di queste garanzie, rimunerate al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio, non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro.
La domanda di concludere un contratto di centro di registrazione è presentata presso il gestore del registro. Essa contiene tutti i documenti, le indicazioni e le informazioni che consentono di valutare se il richiedente soddisfa le condizioni stabilite.
Qualsiasi cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione di un contratto di centro di registrazione deve essere comunicato al gestore del registro.
Il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e alle relative disposizioni di esecuzione. Il gestore del registro rispetta per il resto i principi di non discriminazione e di trasparenza nei suoi rapporti contrattuali con i centri di registrazione.
Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall’UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata (contratto di diritto privato).
Il gestore del registro disdice il contratto di centro di registrazione senza indennizzo se un centro di registrazione lo richiede, se non soddisfa più le condizioni fissate per lo svolgimento della sua funzione, se cessa ogni attività oppure se è in stato di fallimento o in liquidazione. Esso deve informare in modo adeguato i titolari dei nomi di dominio interessati dalla disdetta del contratto.
L’articolo 40 capoversi 1, 3 e 4 e l’articolo 41 si applicano per analogia alla vigilanza esercitata dall’UFCOM sui centri di registrazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 89 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩