784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Non appena ne vengono a conoscenza, i centri di registrazione segnalano al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, aventi un carattere palesemente illecito o contrario all’ordine pubblico.
I centri di registrazione comunicano immediatamente al gestore del registro qualsiasi disfunzione tecnica riscontrata nei propri sistemi, nei servizi di registrazione del gestore del registro o nell’utilizzo del DNS.
I centri di registrazione sono tenuti a trasmettere o a far trasmettere quanto prima ai titolari o ai richiedenti le informazioni del gestore del registro loro indirizzate. Provvedono affinché i propri clienti siano informati di qualsiasi rifiuto di attribuzione di nomi di dominio al massimo entro i tre giorni successivi alla comunicazione del rifiuto data loro dal gestore del registro.1
Non esaminano in modo generale e continuativo le attività dei titolari. Non sono tenuti a indagare attivamente in merito a fatti o circostanze inerenti ad attività illecite commesse tramite nomi di dominio.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
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