784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Se un centro di registrazione presenta una domanda di registrazione per conto di un richiedente, il gestore del registro avvia un processo di attribuzione di un nome di dominio.
Una domanda di registrazione è trattata se:
è stata correttamente presentata tramite il sistema di registrazione del gestore del registro;
include tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari ad autorizzare l’attribuzione di un nome di dominio, in particolare:
1. la denominazione desiderata per il nome di dominio,
2. informazioni attuali, complete e corrette sul richiedente, segnatamente il nome, l’indirizzo postale e di posta elettronica,
3. indicazioni attuali, complete e corrette che permettano di verificare il rispetto delle condizioni generali e particolari per l’attribuzione del nome di dominio richiesto.
L’UFCOM stabilisce le informazioni e i documenti che il richiedente deve fornire al centro di registrazione a destinazione del gestore del registro per la verifica della sua identità, del suo indirizzo e della sua esistenza giuridica nonché del rispetto delle condizioni di attribuzione, in particolare:1
se il richiedente è una persona fisica, una copia di un documento d’identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;
se il richiedente è un’associazione o una fondazione con sede in Svizzera e non iscritta nel registro di commercio, una copia autenticata degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo della fondazione;
se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone con sede all’estero, un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni necessarie o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l’ente ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
2 il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20103sul numero di identificazione delle imprese per le persone giuridiche e il numero AVS per le persone fisiche.
All’occorrenza l’UFCOM disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Ha la facoltà di imporre l’uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 365). ↩