784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il titolare ha diritto di utilizzare il nome di dominio che gli è stato attribuito nel rispetto delle limitazioni e degli scopi previsti dalla presente ordinanza e dalle relative disposizioni di esecuzione. Il diritto di utilizzazione rientra nella sfera del diritto pubblico.
Il titolare gestisce liberamente i nomi di dominio subordinati al nome di dominio che gli è stato attribuito, fatte salve disposizioni contrarie previste dalla presente ordinanza o dalle relative disposizioni di esecuzione.
Se le condizioni generali e particolari di attribuzione sono adempiute, il titolare può cedere a terzi un nome di dominio che gli è stato attribuito presentando una domanda di cambiamento di titolare tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione.
Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento al nome di dominio presentando una domanda di revoca tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione. Sono fatte salve le pretese civili per inadempimento del contratto concluso con il centro di registrazione.
Il diritto di utilizzare un nome di dominio passa per legge:
all’impresa nata da una fusione, che diventa titolare dei nomi di dominio attribuiti alle imprese preesistenti;
in caso di scissione o di trasferimento di patrimonio ai sensi della legge del 3 ottobre 20031sulla fusione, alla società assuntrice che diventa titolare dei nomi di dominio attribuiti alla società trasferente citata nell’inventario;
agli eredi del titolare defunto.
Entra a far parte della massa fallimentare del titolare fallito.