784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Nel contratto di delega è stabilito il prezzo che i centri di registrazione versano annualmente per la registrazione di un nome di dominio e l’amministrazione dei dati.
Se la delega dei compiti risulta da una pubblica gara o da una procedura mediante invito conformemente all’articolo 32, si applicano le regole seguenti:1
il prezzo corrisponde all’offerta;
il prezzo offerto può essere adattato nel corso della durata della delega se è cambiato il compito delegato; la differenza di prezzo è calcolata in base alle modifiche nei costi derivanti dall’adattamento delle prestazioni; il delegato sottopone un’offerta all’UFCOM e fornisce la prova delle modifiche nei costi; per esaminare l’offerta, l’UFCOM può ricorrere a valori di confronto ed esigere tutta la documentazione utile.
Se la delega dei compiti avviene direttamente, il prezzo copre i costi pertinenti che il gestore del registro sostiene in virtù del catalogo delle prestazioni concordato con l’UFCOM e permette inoltre di realizzare utili adeguati.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
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