784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) assume tutte le competenze, le funzioni e i compiti legati ai domini di primo livello gestiti dalla Confederazione.
Provvede affinché siano tutelati la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e nella gestione o nell’utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio a essi subordinati.
Può adottare qualsiasi misura in grado di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS.
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