784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
L’UFCOM disdice il contratto di delega senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento della funzione o dei compiti delegati, cessa ogni attività o è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.
L’UFCOM può disdire il contratto di delega versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. L’indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell’importo che il delegato ha ricevuto per l’assistenza fornita secondo il capoverso 5 lettera b.
L’UFCOM riprende la funzione o il compito delegato o incarica direttamente un altro delegato di riprendere tale funzione o compito.1
I titolari mantengono nei confronti del nuovo gestore del registro le loro pretese sui nomi di dominio loro attribuiti.
Il delegato è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo gestore del registro tutto l’aiuto e l’assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione del dominio e dei nomi di dominio a esso subordinati. Ha diritto a un indennizzo basato sull’utilità dell’assistenza fornita. Su richiesta, l’indennizzo è fissato dall’UFCOM. Il delegato deve mettere a disposizione:
gratuitamente, il giornale delle attività e tutti gli altri dati e informazioni conservati riguardanti il dominio e i titolari dei nomi di dominio attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali nomi di dominio e le loro caratteristiche soprattutto tecniche;
contro indennizzo al valore contabile, l’infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento della funzione o dei compiti delegati.
Il delegato provvede affinché le persone coinvolte siano messe al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
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