784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Gli enti pubblici svizzeri possono candidarsi per ottenere dei domini generici di primo livello di loro scelta presso l’ICANN.
Rispettano i principi seguenti:
provvedono affinché il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera siano rispettati nella gestione e nell’utilizzo dei domini e dei nomi di dominio a loro subordinati;
garantiscono la sicurezza e la disponibilità dell’infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del DNS;
adottano misure al fine di impedire un utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.
L’UFCOM vigila affinché gli enti pubblici interessati rispettino i principi di gestione di cui al capoverso 2. Se necessario, disciplina le misure o i requisiti relativi alla sicurezza e alla disponibilità dell’infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del DNS, nonché all’utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.
Se non ha emanato le regole necessarie, un ente pubblico cui è stato attribuito un nome di dominio generico gestisce il dominio conformemente alle disposizioni della presente ordinanza concernenti il dominio «.ch».
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