È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque viola intenzionalmente una decisione passata in giudicato della competente autorità di vigilanza o di una delle istanze di ricorso.
È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque influenza a suo favore con false indicazioni una procedura per il rilascio o la modifica di una concessione.
Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla punizione.
Footnotes
Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
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