I procedimenti secondo gli articoli 56 segg. e 70 segg. LRTV 19911in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall’autorità competente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di procedura.
Se una fattispecie in materia di sorveglianza è intervenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l’applicazione dell’articolo 2 capoverso 2 del Codice penale2.
Footnotes
[RU 1992 601; 1993 3354; 1997 2187all. n. 4; 2000 1891n. VIII 2; 2001 2790all. n. 2; 2002 1904art. 36 n. 2; 2004 297n. I 3,1633n. I 9,4929art. 21 n. 3; 2006 1039art. 2] ↩