784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 20 LRTV)
Le emittenti con un programma musicale senza moderazione, senza pubblicità e senza sponsorizzazione sono esentate dall’obbligo di registrazione. Il programma deve poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi.
Su domanda dell’autorità di vigilanza, le emittenti di cui al capoverso 1 sono tenute a procurare e consegnare i titoli dei brani musicali trasmessi.
La durata di registrazione e di conservazione dei contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR è la seguente:
per le trasmissioni diffuse nel programma che sono tenute a disposizione mediante richiamo: quattro mesi a decorrere dalla diffusione nel programma;
per i contributi di uno stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni (art. 92 cpv. 4 LRTV): quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione, ma al massimo due mesi dopo il giorno delle votazioni o delle elezioni;
per gli altri contributi ideati dalla redazione: due mesi a decorrere dalla pubblicazione.1
Soggiacciono all’obbligo di registrazione e di conservazione conformemente al capoverso 3 i contributi che sono rimasti pubblicati senza cambiamenti per almeno 24 ore.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151). ↩
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