784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 40 LRTV)
La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:
per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.
Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione.
Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.
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