784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d’importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche.
La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all’anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.1
Il sostegno è accordato se l’agenzia tiene una contabilità per settori e se questa contabilità attesta i costi scoperti dei settori aventi diritto al sostegno.
Esso è finanziato tramite i proventi del canone radiotelevisivo.
L’accordo sulle prestazioni viene concluso ogni volta per una durata di due anni al massimo.
Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19902sui sussidi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461). ↩