(art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV)
- Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d’accesso, l’emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati:
- la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini;
- diversi canali sonori;
- il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali;
- 1 i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV;
- per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi;
- il sistema Dolby Digital;
- le informazioni per la guida elettronica dei programmi.
- Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d’accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.
- Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all’obbligo di diffusione per i servizi abbinati.