784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 69g LRTV)
Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d’informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV:
I dati vanno forniti all’organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. Ogni fornitura contiene l’intera raccolta di dati relativi a ogni specificità. L’UFCOM determina in una direttiva gli standard applicabili alla fornitura dei dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 26 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). ↩
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