784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 70 LRTV)
È considerata impresa ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche la riunione di servizi autonomi di una collettività pubblica assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
La riunione dei servizi summenzionati è retta dall’articolo 12 capoversi 1 e 2 LIVA1e dall’articolo 12 capoverso 1 OIVA2. L’articolo 67c capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.
L’obbligo di pagare il canone spetta alla collettività pubblica alla quale appartengono i servizi riuniti.