784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 73 cpv. 1 LRTV)
Il libero accesso a un avvenimento di grande importanza sociale è assicurato se almeno l’80 per cento delle economie domestiche in ogni regione linguistica può captare la trasmissione senza spese supplementari.
Gli avvenimenti di grande importanza sociale devono di norma essere accessibili al pubblico in diretta integrale o parziale. La trasmissione differita parziale o integrale è sufficiente se vi è un interesse pubblico.
Se non è in grado di garantire il libero accesso, l’emittente che ha concluso un contratto di esclusiva per la diffusione dell’avvenimento deve mettere a disposizione di una o più altre emittenti il segnale di trasmissione a condizioni adeguate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.