784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (Fondazione) e le imprese da essa dominate devono presentare al DATEC entro la fine di aprile dell’anno successivo un rapporto annuale e il conto annuale. Il regolamento della Fondazione fissa il contenuto e la forma del rapporto. La Fondazione e le imprese da essa dominate sottostanno all’obbligo d’informazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LRTV.
I risultati più importanti che la Fondazione deve pubblicare una volta all’anno secondo l’articolo 79 capoverso 1 LRTV concernono perlomeno:
le possibilità di ricezione di programmi radiotelevisivi e l’uso di tali possibilità da parte della popolazione residente in Svizzera;
l’utenza rispetto ai programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie e a quelli di altre emittenti che devono essere captati in Svizzera. Tali dati sono espressi in penetrazione, durata di utilizzazione e quota di mercato. I dati di utenza secondo i giorni della settimana, i gruppi di programma e le caratteristiche sociodemografiche devono essere classificati per regioni linguistiche. I dati dei programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie devono essere presentati secondo le zone di copertura.
Il DATEC disciplina i dettagli.
Il regolamento della Fondazione deve stabilire quali dati:
sono considerati sufficienti per le emittenti e la ricerca scientifica secondo l’articolo 78 capoverso 2 LRTV;
sono considerati fondamentali e devono essere messi a disposizione a prezzi volti a coprire le spese secondo l’articolo 79 capoverso 2 LRTV.
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