(art. 69b e art. 109b LRTV)
- Al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, l’organo di riscossione attuale mette a disposizione del nuovo organo di riscossione i seguenti dati relativi alle persone esentate dal canone (art. 64 previgente1), purché i dati siano disponibili:
- cognome e nome;
- indirizzo;
- data di nascita;
- lingua della corrispondenza;
- cognome e nome delle persone che appartengono alla stessa economia domestica della persona esentata dal canone.
- I dettagli sono disciplinati dall’articolo 66 capoverso 3 previgente2.