784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art 109c cpv. 1 LRTV)
Una domanda di esenzione dal canone può essere presentata per scritto all’organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura.
Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare una domanda. Quest’ultima vale per tutti i componenti dell’economia domestica in questione.
L’organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda. La domanda può essere presentata solo mediante tale modulo. L’UFCOM stabilisce il contenuto del modulo.
Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione del canone, in caso di accettazione della domanda l’esenzione si applica retroattivamente dall’inizio del periodo corrispondente di riscossione del canone sino al suo termine. Se la domanda viene presentata più tardi, l’esenzione si applica a partire dal mese successivo sino al termine del periodo corrispondente di riscossione del canone. L’organo di riscossione invia una conferma scritta alle persone maggiorenni dell’economia domestica.
Per il trattamento della domanda non vengono riscossi emolumenti.
L’organo di riscossione informa l’UFCOM riguardo alle economie domestiche esentate dal canone e ai relativi componenti.
Se un’economia domestica si scioglie, l’esenzione dal canone dei suoi componenti diviene nulla.
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