784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 109c cpv. 4 LRTV)
Un apparecchio di ricezione di cui all’articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all’organo di riscossione.
Ogni componente maggiorenne di un’economia domestica di tipo privato è responsabile della notifica.
L’obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all’uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.
L’organo di riscossione informa l’UFCOM delle nuove economie domestiche assoggettate al canone e dei relativi componenti.
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