812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Chi coltiva, fabbrica, dispensa o commercia sostanze controllate, deve assicurarsi in occasione di ogni cessione che il destinatario sia autorizzato a procurarsele.
Le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché le associazioni professionali o di categoria informano le persone autorizzate a fabbricare e a dispensare oppure a commerciare sostanze controllate sulle circostanze di possibili abusi e le consigliano nell’accertamento di fatti sospetti.
In presenza di circostanze che fanno sospettare un abuso, le persone responsabili procedono agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associazione professionale o di categoria interessata o all’operatore sanitario che ha prescritto la sostanza, e ne informano immediatamente l’autorità di controllo competente. In tal caso la sostanza controllata può essere ceduta unicamente se le inchieste dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato.
In caso di sospetto fondato di un importante abuso, le autorità cantonali informano immediatamente Swissmedic. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale di polizia (art. 29b LStup) e all’UFSP.
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