812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è intestata al richiedente e al responsabile.
È valida per le singole sostanze controllate o per gli elenchi di cui all’articolo 3 riportati nell’autorizzazione.
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