812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:
dispone di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
prova che, nel caso di una coltivazione per scopi medici, esiste un sistema che consente la tracciabilità delle sostanze dispensate e la garanzia della qualità; e
presenta un contratto di fornitura scritto con un acquirente titolare di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.
Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sul quantitativo della coltivazione nonché prevedere l’obbligo per il mandante di riprendere l’intero raccolto del richiedente.
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