812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Il titolare di un’autorizzazione per una singola coltivazione notifica a Swissmedic, ogni volta entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, i seguenti dati:
l’inizio della coltivazione;
gli eventi che hanno ripercussioni sulla resa prevista;
per quanto concerne il raccolto o il raccolto parziale: la data del raccolto, il quantitativo raccolto e il quantitativo rimanente previsto;
la data della dispensazione all’acquirente, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo nonché il quantitativo dispensato.
Qualora non sia stata eseguita alcuna coltivazione, il titolare dell’autorizzazione per una singola coltivazione è tenuto a notificarlo a Swissmedic entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della validità dell’autorizzazione per una singola coltivazione.
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