812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Il titolare di un’autorizzazione d’esportazione unica notifica per scritto a Swissmedic, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, l’uscita della sostanza controllata. La notifica deve indicare il quantitativo esportato, la data dell’esportazione e il corrispondente numero dell’autorizzazione d’esportazione rilasciata da Swissmedic.
Il titolare di un’autorizzazione generale d’esportazione notifica a Swissmedic, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla fine dell’anno civile, il quantitativo annuale di sostanze controllate esportate.
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