812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Gli uffici doganali trattengono gli invii contenenti sostanze controllate non muniti di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione e li notificano a Swissmedic. Fanno eccezione gli invii di cui all’articolo 32 capoversi 3 e 4.
Swissmedic o accerta se è stata rilasciata un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione oppure se la condizione per una richiesta successiva di cui all’articolo 32 capoverso 4 è adempiuta.
Se un’autorizzazione valida è stata rilasciata, ma la merce non è accompagnata da una copia della stessa, al trasportatore viene accordato un termine per produrla. Se è prodotta l’autorizzazione, la merce può essere liberata.
Se un invio trattenuto dall’ufficio doganale non può essere liberato, Swissmedic decide in merito al sequestro, all’uso e all’eliminazione conformemente all’articolo 70 e ne informa l’autorità cantonale competente.
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