812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a:
preparati omeopatici che contengono sostanze controllate, ma la cui diluizione è maggiore di D8/C4;
precursori e coadiuvanti chimici contenuti in preparati farmaceutici o miscele dai quali non possono essere estratti in modo semplice.
La presente ordinanza non si applica all’acquisizione e all’uso da parte di autorità o di loro diretti mandatari di piccoli quantitativi di sostanze controllate a scopi analitici.
Il capitolo 6 (Controllo) della presente ordinanza non si applica all’acquisizione e all’uso di sostanze controllate in soluzione e in una concentrazione fino a 1 mg per 1 ml a scopi analitici.
Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l’articolo 10 nonché, per quanto riguardino l’esportazione, le disposizioni del capitolo 3 e dell’articolo 57 capoverso 2.1
Il DFI può prevedere misure di controllo ridotte per singole sostanze controllate, se è necessario al fine di non limitarne eccessivamente il commercio legale. La portata delle misure di controllo è disciplinata nei corrispondenti elenchi.