812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
I medici, i dentisti e i veterinari che non esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi e utilizzare medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto nei limiti delle competenze inerenti alla loro funzione e sotto la sorveglianza di un collega abilitato (art. 9 cpv. 1 LStup).
Per i medici e i veterinari questa restrizione si applica anche alla prescrizione.
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