812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le sostanze controllate menzionate negli elenchi a, d possono essere immesse in commercio in Svizzera soltanto indicando la denominazione comune internazionale (denominatio communis internationalis , DCI) o il nome della marca.
Per il commercio internazionale, devono essere identificate con la denominazione DCI oppure, se questa manca, con il nome utilizzato nelle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.
L’etichettatura dei medicamenti contenenti sostanze controllate è disciplinata dalla legislazione sugli agenti terapeutici. Le indicazioni relative alle precauzioni da prendere e le avvertenze necessarie alla sicurezza dei pazienti devono figurare nell’informazione destinata ai pazienti.
Le confezioni di medicamenti pronti per l’uso contenenti sostanze controllate dell’elenco a e i medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell’elenco d, destinate a essere immesse in commercio in Svizzera, devono essere provviste di un contrassegno. Quest’ultimo è messo a disposizione di Swissmedic. Il contrassegno può essere sostituito da una riproduzione perfettamente corrispondente.
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