812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
La contabilità ai sensi dell’articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata:
a.1 coltivazione di sostanze controllate:
1. genere della coltivazione,
2. varietà coltivata,
3. specie delle sostanze coltivate,
4. ubicazione esatta e dimensioni dell’area coltivata,
5. semina,
6. cura,
7. data del raccolto,
8. resa,
9. perdite,
10. eliminazione,
11. genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta,
12. acquirente;
b. fabbricazione:
1. scorte all’inizio dell’anno,
2. importazione,
3. acquisto in Svizzera,
4. fabbricazione
5. esportazione
6. vendita in Svizzera,
7. fabbricazione a partire da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo,
8. sperimentazioni,
9. perdite,
10. eliminazione,
11. scorte alla fine dell’anno;
c. commercio:
1. scorte all’inizio dell’anno,
2. importazione,
3. acquisto in Svizzera,
4. esportazione,
5. vendita in Svizzera,
6. perdite,
7. eliminazione,
8. scorte alla fine dell’anno;
d. commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione:
1. data,
2. nome e indirizzo del fornitore,
3. nome e indirizzo del destinatario,
4. designazione dei prodotti,
5. quantitativi,
6. copie delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione dei Paesi interessati.
La contabilità relativa ai coadiuvanti chimici comprende soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio.
Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle sostanze controllate, nella contabilità va ripresa esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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