812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’operatore sanitario competente per lo studio medico, dentistico o veterinario è responsabile della corretta acquisizione di medicamenti contenenti sostanze controllate.
Ha l’obbligo di tenere una contabilità sull’uso dei medicamenti contenenti sostanze controllate ordinati come scorte.
Se le disposizioni cantonali lo autorizzano a dispensare direttamente medicamenti, egli sottostà inoltre alle disposizioni applicabili alle farmacie (art. 63).
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