812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Swissmedic esegue la presente ordinanza, per quanto ciò non spetti espressamente a un’altra autorità.
Pubblica elenchi dei seguenti aventi diritto all’impiego di sostanze controllate:
imprese e persone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LStup, nonché intermediari;
farmacie;
medici, dentisti e veterinari con l’indicazione se sono autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti secondo le disposizioni cantonali;
ospedali;
istituti scientifici;
organizzazioni nazionali o internazionali;
servizi transfrontalieri di salvataggio;
autorità cantonali e comunali.
In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi medici esso assume nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all’articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 19611sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.2