812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’autorità cantonale competente trasmette a Swissmedic i dati completi di tutti gli operatori sanitari, ospedali e istituti scientifici autorizzati a procurarsi, depositare, prescrivere, usare o dispensare sostanze controllate. I medici autorizzati a dispensare direttamente medicamenti sono designati in modo speciale.1
Swissmedic stabilisce la forma e i termini per la trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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