812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
La Croce Rossa svizzera e il Comitato internazionale della Croce Rossa, che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono autorizzati a procurarsi, detenere ed esportare medicamenti contenenti sostanze controllate, mantengono l’autorizzazione nel rispetto delle condizioni vincolanti enunciate nella presente ordinanza. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza sono tenuti a presentare una domanda ai sensi dell’articolo 81.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide.
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