812.121.6ODStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Sono riscossi i seguenti emolumenti:
per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup: 200–2 000 franchi;
per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 6 LStup: 200–2 000 franchi;
per le ispezioni e i controlli eseguiti nell’ambito dell’articolo 8 LStup: secondo il dispendio;
per le prestazioni su richiesta: secondo il dispendio.
Entro i limiti stabiliti nel capoverso 1 lettere a e b, gli emolumenti sono fissati in base al dispendio di tempo.
Le spese sono calcolate in base a una tariffa oraria compresa fra 100 e 250 franchi, a seconda delle qualifiche e del livello gerarchico degli impiegati che eseguono il lavoro.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’ 8 settembre 20041sugli emolumenti.