812.121.6ODStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le persone incaricate di raccogliere dati a fini di ricerca o a fini statistici devono mantenere segreti tutti i dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche di cui vengono a conoscenza nell’ambito del lavoro.
Per raccogliere dati personali a fini di ricerca o a fini statistici occorre il consenso scritto dell’interessato.
I dati personali raccolti a fini di ricerca o a fini statistici non devono essere impiegati ad altri fini senza il consenso scritto dell’interessato.
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