812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Se un richiedente presenta una domanda di omologazione o di modifica di un’omologazione per un medicamento o per una procedura per cui è già stata rilasciata un’omologazione in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente, Swissmedic prende in considerazione i risultati dei relativi esami se sono soddisfatti i requisiti seguenti:
la documentazione presentata tratta dalla documentazione utilizzata per la procedura estera, incluse tutte le indicazioni di modifica, non risale a più di cinque anni e corrisponde allo stato dell’omologazione all’estero;
le decisioni basate su perizie svolte nell’ambito della procedura di omologazione estera, compresi i risultati dei relativi esami, sono disponibili;
la documentazione contiene tutti i dati richiesti in Svizzera, in particolare quelli concernenti l’informazione relativa al medicamento e la caratterizzazione;
la documentazione è disponibile in una lingua ufficiale o in inglese oppure è stata tradotta in una di queste lingue. In quest’ultimo caso, il richiedente deve confermare l’esattezza della traduzione.
La documentazione di cui al capoverso 1 lettera a può presentare divergenze minori rispetto alla documentazione presentata all’estero, per quanto tali divergenze siano sufficientemente motivate. Sono considerate divergenze minori segnatamente un’altra designazione del medicamento, altre dimensioni dell’imballaggio nonché un altro imballaggio secondario.
Se un’omologazione è stata rilasciata in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, Swissmedic può approvare la forma dell’informazione relativa al medicamento valida nello Stato membro anche per l’immissione in commercio del medicamento in Svizzera. Sono fatti salvi gli articoli 26–29.
Swissmedic pubblica un elenco dei Paesi che prevedono un controllo dei medicamenti equivalente.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.