La presente ordinanza disciplina:
a. l’immissione sul mercato di biocidi e di articoli trattati (art. 2 cpv. 2 lett. j); a tal fine, per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi essa disciplina segnatamente:
1. i tipi di omologazione, compreso il riconoscimento delle omologazioni di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e delle omologazioni dell’Unione, compreso il commercio parallelo di biocidi,
2. le procedure di omologazione,
3. la protezione e l’uso di dati di proprietari contenuti in domande precedenti a favore dei richiedenti successivi,
4. la classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza;
b. aspetti particolari relativi all’utilizzazione di biocidi e articoli trattati.