I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se:
a. soddisfano i criteri previsti dal regolamento CLP1per essere classificati come:2
1. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità orale acuta,
2. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità cutanea acuta,
3. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità acuta per inalazione (gas e polvere/nebbia),
4. in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta per inalazione (vapori),
5. in categoria 1 per la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta,
6. cancerogeni di categoria 1A o 1B,
7. mutageni di categoria 1A o 1B,
8. tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B;
b. sono composti, contengono o producono una sostanza che ha proprietà corrispondenti ai criteri «PBT» o «vPvB» conformemente all’allegato XIII del regolamento UE-REACH3;
c.4 hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/21005:
d. hanno effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo.