I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se: a. soddisfano i criteri previsti dal regolamento CLP1per essere classificati come:2 1. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità orale acuta, 2. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità cutanea acuta, 3. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità acuta per inalazione (gas e polvere/nebbia), 4. in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta per inalazione (vapori), 5. in categoria 1 per la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta, 6. cancerogeni di categoria 1A o 1B, 7. mutageni di categoria 1A o 1B, 8. tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B; b. sono composti, contengono o producono una sostanza che ha proprietà corrispondenti ai criteri «PBT» o «vPvB» conformemente all’allegato XIII del regolamento UE-REACH3; c.4 hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/21005: d. hanno effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2. ↩
^Nuovo testo giusta^la cifra I^dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024^^(^^RU^ ^ 2023 ^ ^709^^).^ ↩
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/830, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8. ↩
^Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024^^(^^RU^ ^ 2023 ^ ^709^^).^ ↩
Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1. ↩
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