813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Un biocida identico a un biocida che è già oggetto di un’omologazione ON, OC, OE, o di un riconoscimento o per il quale una domanda è pendente, può essere omologato come uno stesso biocida mediante una procedura particolare.
Il DFI può disciplinare i dettagli della procedura di cui al capoverso 1, d’intesa con il DATEC e il DEFR; a tal fine tiene conto dell’eventuale atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 17 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 528/20121.
Se il richiedente non corrisponde al titolare dell’omologazione dello stesso biocida già omologato né alla persona la cui domanda è già pendente, deve presentare una lettera di accesso nel quadro della procedura di cui al capoverso 1.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. ↩
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