813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Se la Commissione europea decide di approvare un principio attivo notificato o di iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/20121e l’UFSP, d’intesa con l’UFAM e la SECO, decide di iscrivere lo stesso principio attivo nell’elenco dell’allegato 1 o 2, l’organo di notifica lo comunica senza indugio al titolare di un’omologazione ONo OCdi un biocida contenente tale principio attivo, se si tratta dell’ultimo principio attivo notificato contenuto nel biocida.
Il titolare dell’omologazione deve presentare all’organo di notifica, al più tardi al momento dell’iscrizione dell’ultimo principio attivo, quanto segue:
a. una domanda di:
1. omologazione OE,
2. omologazione semplificata,
3. riconoscimento in parallelo secondo l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure
4. omologazione come stesso biocida, se per un prodotto identico è pendente una domanda di omologazione OEo di riconoscimento in parallelo; oppure
b. la prova che per il biocida è stata richiesta una delle omologazioni secondo la lettera a o un’omologazione dell’Unione.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. ↩
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