813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
L’organo di notifica modifica, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione se:
1 i requisiti per l’omologazione secondo l’articolo 11 o 11b o secondo la sezione 3 non sono più adempiti;
l’omologazione è stata rilasciata sulla base di dati falsi o fuorivianti;
dopo il rilascio dell’omologazione il titolare non ha adempito i propri obblighi derivanti dalla presente ordinanza;
2 da una verifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 24 gennaio 19913sulla protezione delle acque risulta che è necessaria una modifica affinché i valori limite ivi menzionati non siano più ripetutamente e ampiamente superati.
Esso modifica un’omologazione su domanda motivata del titolare. Nel far questo tratta le modifiche applicando le procedure seguenti:
modifica amministrativa: nel quadro di una procedura di notifica semplificata;
modifica minore: nel quadro di una procedura con un periodo di tempo ridotto per la valutazione;
modifica sostanziale: nel quadro di una procedura con un periodo di valutazione adeguato alla portata delle modifiche proposte.
Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, i dettagli della procedura di cui al capoverso 2; a tal fine tiene conto dell’atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 528/20124.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). ↩
Introdotta^d^a^l n. dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024^^(^^RU^ ^ 2023 ^ ^709^^).^ ↩