813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
L’organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli del proprietario se:
1 i nomi e i dati di contatto dei proprietari dei dati e dei beneficiari;
la durata della protezione dei dati è scaduta.
Per ogni trasmissione di dati, il richiedente comunica all’organo di notifica se dispone dei dati trasmessi in qualità di proprietario o in virtù di una lettera di accesso.
In caso di diritto di disporre in virtù di una lettera di accesso, il richiedente comunica inoltre all’organo di notifica il nome e l’indirizzo del proprietario.
Il richiedente informa l’organo di notifica senza indugio in merito a eventuali modifiche della proprietà dei dati.
Chi dispone di una lettera di accesso ai dati di un principio attivo può consentire ai richiedenti di fare riferimento a tale lettera di accesso nella loro domanda di omologazione di un biocida contenente tale principio attivo.
Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). ↩
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