813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Per la domanda cautelativa del richiedente intesa a evitare esperimenti su vertebrati si applica per analogia l’articolo 31 capoverso 1, 3 e 4 OPChim1; laddove nell’OPChim si parla di notifica di una sostanza, nella presente ordinanza s’intende l’omologazione di un biocida e laddove nella OPChim si parla di precedente notificante nella presente ordinanza s’intende il proprietario dei dati.2
In caso di domanda cautelativa, il richiedente deve fornire la prova che intende chiedere egli stesso un’omologazione.