813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Il responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati deve, su richiesta, fornire ai consumatori informazioni sul trattamento biocida degli articoli trattati entro 45 giorni.
Si applica per analogia l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 41 capoversi 1 e 2.
Sono riservate le limitazioni stabilite nell’ORRPChim1.