813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi occorre,ove applicabile, redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 5 e 18–22 OPChim1; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’omologazione.2
Per i principi attivi che figurano negli elenchi di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–c non è necessario allegare gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim.