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Art. 50

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi:
    1. omologati; o
    2. immessi sul mercato o impiegati secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettere a o b.
  2. Alla pubblicità si applica per analogia l’articolo 38 capoverso 1.
  3. La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al resto dell’annuncio, le seguenti diciture:
    1. «Usare i biocidi con cautela»; anziché usare il termine «biocida» si può indicare il tipo di prodotto secondo l’allegato 10;
    2. «Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto».
  4. Chi fa pubblicità per biocidi pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
  5. Per il resto si applica per analogia l’articolo 60 OPChim1e ai campioni l’articolo 68 OPChim.2

Footnotes

  1. [RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041cifra I n. 3; 2014 2073all. 11 n. 1,3857.RU 2015 1903art. 91]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11 ).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

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