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Art. 52

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

I servizi di valutazione per i biocidi sono:

  1. l’Ufficio della sanità pubblica (UFSP) per le questioni relative alla protezione della vita e della salute degli esseri umani;
  2. l’Ufficio per la protezione dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per le questioni relative alla protezione dell’ambiente e alla protezione diretta degli esseri umani;
  3. la Segreteria di Stato dell’economia1per le questioni relative alla protezione dei lavoratori;
  4. 2 l’UFAG per le questioni agronomiche;
  5. 3 l’USAV per le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).

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